Un servizio dell’agenzia di stampa Agricolae prova a far chiarezza. “Allarmismo ingiustificato”
L’effetto depressivo sui consumi di vino a seguito del nuovo codice della strada? “Allarmismo ingiustificato”, scrive l’agenzia di stampa specializzata Agricolae in un servizio, la cui pubblicazione è stata resa “necessaria” a seguito delle dichiarazioni dei ristoratori i quali hanno “lamentato un crollo del numero di bottiglie vendute e consumate a pranzo e cena, causato dalla fobia dei clienti di vedere sospesa e revocata la propria patente, oltre che vedersi arrivare una multa salata”, si legge nella notizia.
Agricolae specifica che: “L’introduzione delle nuove norme del Codice della strada, in vigore dallo scorso 14 dicembre, ha causato diverse preoccupazioni tra gli automobilisti, investiti da una campagna mediatica che si è principalmente concentrata sull’inasprimento delle pene, erroneamente raccontate in una versione “tolleranza zero” verso il minimo o ragionevole consumo di alcool, ma le cose stanno ben diversamente e le vere novità sono legate alla disciplina dello strumento dell’alcolock, strumento che, per altro, è in attesa del decreto del MIT”.
E aggiunge: “Non c’è nessun proibizionismo: se prima del 14 dicembre era possibile bere il classico bicchiere di vino a pasto, a partire da quella data nulla è cambiato, perché gli aggiornamenti del CdS non hanno modificato le soglie del tasso alcolemico. Va ricordato infatti che, indicativamente, per una donna che pesa 55 kg un bicchiere di vino da 125 ml equivale a circa 0,24 grammi per litro, se bevuto a stomaco pieno. Per un uomo di 80 kg il tasso è di 0,13 grammi. Se entriamo nello specifico è possibile capire perché l’allarmismo è ingiustificato”.
La prima soglia, quella da 0 a 0,5 grammi di alcool per litro è rimasta immutata e riguarda i guidatori professionisti e chi ha la patente da meno di 3 anni o per chi ha meno di 21 anni: 168 euro di sanzione, che diventano 336 in caso di incidente e 5 punti di patente decurtati.
Per la seconda soglia, quella fino a 0,8 grammi per litro, l’unica variazione è la sospensione della patente da tre a sei mesi, mentre non cambia né la sanzione amministrativa (543 euro) né la decurtazione dei 10 punti per la patente.
Per la terza soglia, quella da 0,8 a 1,5 grammi per litro, il nuovo CdS introduce l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno, stessa sanzione che vale per chi viene trovato positivo all’alcool test sopra gli 1,5 grammi.
Di fatto quindi la nuova normativa non prevede altri cambiamenti rispetto alla precedente legge di luglio 2010. L’unica vera novità riguarda l’alcolock, dispositivo che impedisce l’avvio del motore del motore nel caso in cui rilevi alcool nell’espirato del conducente e che deve essere regolato sulla base del valore soglia pari a 0,0 g/l. Non si tratta di un sistema che agisce Non si tratta di un sistema che agisce autonomamente rilevando automaticamente il tasso alcolemico del guidatore, ma di uno strumento che deve essere attivato da quest’ultimo dando avvio alla procedura di misurazione.
Questo strumento dovrebbe essere utilizzato per due anni, in caso di condanna definitiva per tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e per almeno 3 anni se si è stati condannati per tasso superiore a 1,5 grammi per litro. L’efficacia delle nuove disposizioni relative all’alcolock è subordinata all’adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale saranno determinate le caratteristiche, le modalità di installazione e le officine che potranno installare il dispositivo stesso. L’emanazione del predetto decreto condiziona l’applicazione delle sanzioni con specifico riferimento alla violazione delle prescrizioni del codice 69.